Commercialista Ravenna | Dott. Sebastiano Toni

INFORMATIVA FISCALE

IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (EX MAXI AMMORTAMENTO)

Riferimenti: Art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019

Dal 2020 è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”, con il riconoscimento, tra l’altro, di 3 distinti crediti d’imposta in luogo dei previgenti maxi / iper ammortamento, determinati incrementando il costo di acquisizione del bene di specifiche percentuali al fine della eduzione di maggiori quote di ammortamento.

I nuovi crediti d’imposta spettano per gli investimenti effettuati nel 2020 (nonché entro il 30.6.2021 al sussistere di determinate condizioni):
1. in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
2. in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento);
3. in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).
Con riferimento alle ultime due categorie di beni l’agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta spetta a:
O imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
O lavoratori autonomi. Si rammenta che, con riferimento al maxi ammortamento, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E aveva riconosciuto l’agevolazione anche in caso di attività esercitata in forma associata.
Il beneficio può ora essere usufruito anche dai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che adottano regimi forfetari di  determinazione del reddito.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Dovrà essere chiarito se la sussistenza di tale condizione (non richiesta per la fruizione del maxi ammortamento) sia necessaria oltre che nell’anno di effettuazione dell’investimento, anche in quelli di utilizzo del credito d’imposta.

SOGGETTI ESCLUSI

Il credito d’imposta in esame non spetta alle imprese:
O in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
O destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati:
– nel periodo 1.1 – 31.12.2020;
ovvero
– entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020:
– i l relativo ordine risulti accettato dal venditore;
– sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

I beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Va evidenziato che ai fini del maxi ammortamento non assumeva rilevanza l’ubicazione territoriale della struttura aziendale cui il bene era destinato.

L’acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di proprietà ovvero in leasing. In tale ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.

ll credito d’imposta in esame è escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020,
per i quali entro il 31.12.2019:
– è stato effettuato l’ordine;
è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo.
Per tali investimenti “resta ferma” la possibilità di usufruire del maxi ammortamento nella misura del 30%.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Va considerato che:
O il costo è determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi / spese generali;
O per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24:
– in 5 quote annuali di pari importo;
– a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nei consueti incontri di inizio anno, la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è stabilita in funzione dell’anno solare.
Di conseguenza, anche in presenza di esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Va evidenziato che ai fini della compensazione non sono applicabili:
O il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
O il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

L’utilizzo del credito d’imposta in esame, come precisato dall’Agenzia nei citati incontri di inizio anno, non è soggetto alle limitazioni introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” per i crediti relativi a IRPEF / IRES e relative addizionali e all’IRAP.

Di conseguenza, ancorché l’importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI.

Così, per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall’1.1.2021.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:
non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.

Va evidenziato che l’indicazione degli estremi della norma agevolativa sulla fattura potrebbe risultare “difficoltosa” in caso di acquisti effettuati presso operatori esteri. Si ritiene possibile che tale indicazione possa essere contenuta nella causale del bonifico effettuato a favore del fornitore estero. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

CESSIONE/SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO

Al credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali “generici” è stata estesa la previsione, in precedenza riguardante l’iper ammortamento e il maxi ammortamento dei beni immateriali, collegata all’ipotesi di cessione / destinazione del bene a strutture all’estero.
In particolare qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

L’Agenzia, nei citati incontri di inizio anno, ha precisato che il periodo di sorveglianza va individuato tenendo conto della data di entrata in funzione del bene. Di conseguenza, la cessione non può essere effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione.

Così, ad esempio, per un bene acquistato nel 2020 ed entrato in funzione in tale anno, al fine di evitare la suddetta conseguenza, è necessario che la relativa cessione non intervenga entro il 31.12.2022. Qualora il bene sia entrato in funzione nel 2021, la cessione non deve intervenire entro il 31.12.2023.

SOSTITUZIONE DEL BENE

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 193, Finanziaria 2020 “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi”.

Tali previsioni, precedentemente applicabili in materia di iper ammortamento, risultano ora estese anche al credito d’imposta relativo ai beni strumentali “generici”.

Di conseguenza è possibile continuare ad usufruire di tale beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti (così, per poter mantenere l’agevolazione il nuovo bene non può avere un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%).

Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

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